Giochi, battigia, musica, animali, fumo: l’ordinanza che detta le regole per le spiagge lericine

Emessa dal comune di Lerici l’ordinanza dulle disposizioni in merito alla balneazione e all’utilizzo delle aree demaniali in concessione. Il provvedimento (QUI integrale) dispone una serie di divieti relativi a spiagge e punti di baneazione del comune, ad esempio quello di occupare (con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc.) la fascia di
tre metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito delle persone (ma “in presenza di particolari condizioni della spiaggia, l’ampiezza di tale fascia può essere, previa verifica da parte del Comune, ridotta fino alla misura minima di due metri”, si legge), oppure il divieto di praticare qualsiasi gioco (dal pallone al tennis da spiaggia, dalla pallavolo alle bocce, ecc.), “da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti”; giochi che potranno essere praticati “soltanto nelle zone individuate ed a ciò destinate dai concessionari, previo nulla-osta dell’ente concedente”; o ancora i divieti di “utilizzare qualsiasi apparecchio di diffusione sonora senza l’utilizzo di auricolari o cuffie per l’ascolto individuale”, di gettare rifiuti, di accendere fuochi, di  fumare “con obbligo dei gestori degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate di individuare un responsabile tra il personale presente con
obbligo di garantire il rispetto del divieto” (ma potranno essere individuate aree per fumatori previa comunicazione all’ufficio Demanio, che ne cura l’autorizzazione). Sempre al capitolo divieti si rammenta che, se nel periodo 1° ottobre – 15 aprile è permesso l’accesso a cani e conduttori a tutte le spiagge e scogliere senza limitazione di orario, dal 16 aprile fino al 30 settembre l’accesso è consentito dalle 19.30 alle 5.30 (ma i concessionari e i gestori delle libere attrezzate hanno facoltà di destinare un determinato numero di postazioni all’utenza con cani).

Il secondo articolo riguarda la disciplina delle aree in concessione, dove si dipone che durante la stagione balneare i gestori di stabilimenti e libere attrezzate devono assicurare i servizi minimi da prestare all’utenza, senza interruzione giornaliera, e devono garantire apertura 9:00 alle ore 19:00 senza interruzioni, come orario minimo, con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti. O ancora, in un successivo passaggio si legge che titolari delle concessioni sono obbligati “a consentire il libero e gratuito transito per l’accesso alla battigia, anche al fine della balneazione” e che i proprietari di aree private e/o private a uso pubblico hanno l’obbligo di
permettere “il libero e gratuito accesso all’arenile per il raggiungimento della battigia o dello specchio acqueo, durante tutto il periodo dell’anno”. Un altro punto tratta di accessibilità: “Fermo restando l’obbligo, ove possibile, di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi – si legge -, i concessionari potranno altresì predisporre, sull’arenile, altri percorsi con materiali idonei facilmente rimovibili, al fine di consentire una maggiore mobilità”. O ancora, si dispone che “il numero degli ombrelloni da installare sull’arenile deve essere tale da rispettare le prescrizioni sulle distanze tra le postazioni e comunque da non intralciare la circolazione dei bagnanti”. Il terzo articolo è poi dedicato alla “Disciplina delle spiagge libere attrezzate”, in cui se ne descrivono le modalità di occupazione e organizzazione, unite a una serie di ulteriori indicazioni.
Per una conoscenza esaustiva di quanto disposto, si rimanda al documento integrale, disponibile QUI o sul sito istituzionale del Comune.

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