Concessioni balneari, Consiglio di Stato: gare obbligatorie entro settembre 2027

Il Consiglio di Stato chiude la porta a nuove proroghe generalizzate delle concessioni balneari e ribadisce l’obbligo di riassegnare le aree demaniali attraverso procedure pubbliche, trasparenti e competitive. Con la sentenza numero 6539 del 18 agosto 2026, i giudici hanno stabilito che le gare dovranno essere concluse entro il 30 settembre 2027, termine che non rappresenta un ulteriore prolungamento automatico delle concessioni esistenti, ma il limite massimo concesso alle amministrazioni per completare le procedure. Questo mentre Sarzana è ancora alle prese – a stagione ormai conclusa – con proroghe temporanee e gara ancora in corso, e gli altri comuni spezzini si preparano ad avviare l’iter o lo hanno già fatto.

La decisione interviene su una vicenda che si trascina da oltre sedici anni, durante i quali governi di diverso orientamento hanno più volte rinviato l’applicazione dei principi europei di concorrenza. Già nel 2009 era stato eliminato il cosiddetto diritto di insistenza, che riconosceva una posizione privilegiata al concessionario uscente, ma le successive proroghe avevano di fatto mantenuto inalterato il sistema. Secondo Palazzo Spada, le concessioni potranno rimanere efficaci fino al 30 settembre 2027 soltanto per consentire lo svolgimento delle gare. Un’eventuale estensione al 31 marzo 2028 sarà possibile esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, senza trasformarsi in un nuovo rinvio generalizzato.

I Comuni dovranno pubblicare i bandi con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle concessioni e, nella prima fase di applicazione, dovranno comunque avviare le procedure entro il 30 giugno 2027. In caso di inerzia, gli operatori interessati potranno rivolgersi al giudice amministrativo, che potrà ordinare all’ente di procedere e arrivare alla nomina di un commissario ad acta.

La sentenza chiarisce inoltre che la gestione pluriennale di uno stabilimento non determina alcun diritto acquisito a mantenere la concessione. L’esperienza maturata e gli investimenti effettuati potranno essere valutati nell’ambito della gara, ma non potranno impedire la partecipazione di nuovi concorrenti né assicurare una preferenza automatica al titolare uscente. Anche sul fronte degli indennizzi il Consiglio di Stato esclude qualsiasi automatismo. Un eventuale riconoscimento economico potrà riguardare soltanto investimenti non ancora ammortizzati, purché siano documentati e destinati a perdere valore con la cessazione della concessione. Per le opere non amovibili resta valido quanto previsto dall’articolo 49 del Codice della navigazione: alla scadenza del rapporto passano allo Stato senza indennizzo, salvo differenti accordi. Una disposizione destinata a incidere sulle future procedure, soprattutto nei casi in cui sulle aree demaniali siano state costruite strutture permanenti.

Il pronunciamento riguarda un comparto con oltre 12 mila concessioni e segna un passaggio decisivo dopo anni di contenziosi con le istituzioni europee. Il principio indicato dai giudici è netto: le spiagge sono beni pubblici e devono essere assegnate attraverso gare aperte e imparziali. La discussione, dunque, non riguarda più la possibilità di rinviare le procedure, ma le regole e i criteri con cui dovranno essere organizzate.

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